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CHI SIAMO

L’Associazione Farmacisti Esperti in Nutrizione, riunisce i farmacisti in possesso titoli accademici o che abbiano frequentato corsi in ambito nutrizionale e sostiene la necessità di un intervento normativo che attribuisca con certezza al FARMACISTA-NUTRIZIONISTA la possibilità di elaborare programmi nutrizionali personalizzati, come confermato dalla Corte di Cassazione Sesta Sez. Penale, con la sentenza n.20281/17 del 28.04.2017:

“… l’individuazione dei bisogni alimentari dell’uomo attraversi schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni, se non è esclusiva del medico biologo, può competere in via concorrente ad altre categorie professionali per le quali è comunque prescritta l’acquisizione di una specifica abilitazione, quali medici, farmacisti, dietisti…”.

COMMENTO UFFICIALE FOFI all’Art. 15 del CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA.

Art.15 – Attività di consiglio e di consulenza Attività consulenziale libero professionale

Il D.Lgs. 206/2007, che recepisce la direttiva comunitaria 2005/36/CE, all’art. 51, lett. g), tra le attività di competenza del farmacista, prevede espressamente la “diffusione di informazioni e consigli sui medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto”.

Tale attività consulenziale può essere erogata come prestazione libero-professionale, in spazi appositamente adibiti all’interno della farmacia ovvero anche in uno studio al di fuori della stessa, e il farmacista può chiedere un onorario come corrispettivo dell’attività svolta; si pensi, ad esempio, ai settori della nutraceutica, dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare e degli integratori, nonché della fitoterapia, ovvero ancora del benessere e dei corretti stili di vita.

Onorario e abrogazione delle tariffe dei professionisti

Con la riforma operata dall’art. 9 del D.L. 1/2012, il legislatore ha previsto l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate, stabilendo che il compenso delle prestazioni professionali debba essere indicato in forma scritta al momento del conferimento dell’incarico secondo le modalità previste dalla norma testé richiamata e che il compenso stesso possa essere liberamente stabilito da ciascun professionista, in una misura adeguata all’importanza dell’opera.

In base all’art. 9 del D.L. 1/2012 e con l’estensione dell’istituto dell’equo compenso (Legge Bilancio 2018), il legislatore ha mantenuto il riferimento alle tariffe professionali unicamente per la liquidazione delle spese da parte dell’organo giurisdizionale, nel presupposto, appena evidenziato, della libera determinazione dei compensi da parte del professionista al di fuori di questo specifico ambito (cfr. circolare federale n. 10791 del 15.1.2018 – vedi pag. 339).

Con particolare riferimento alla professione di farmacista, si rammenta che il D.M. n. 165 del 19.7.2016 (cfr. circolare n. 10082 del 1.09.2016 – vedi pag. 303) detta le disposizioni per la determinazione, nel caso di liquidazione da parte dell’organo giurisdizionale, dei compensi da corrispondere alle categorie professionali dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica e non comporta modifiche alle competenze attribuite dalle normative vigenti a tali figure. In base a questo decreto, quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche se la stessa prestazione è eseguita da più soci. Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta. I parametri che vengono considerati ai fini dei compensi delle prestazioni delle categorie professionali in questione sono: il costo del lavoro, il costo della tecnologia sanitaria, i consumi, i costi generali e il margine atteso che remunera rischio imprenditoriale e complessità del caso.

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